Art. 5.
(Soggetti legittimati a proporre opposizione).

      1. Sono legittimati a proporre opposizione contro l'interruzione della terapia i conviventi dell'infermo di età non inferiore a sedici anni, ovvero, in mancanza di essi, un ministro del culto cui appartiene, anche presumibilmente, l'infermo stesso.
      2. Sono altresì legittimati a proporre opposizione contro l'interruzione della terapia gli ascendenti e i discendenti in linea diretta e i parenti collaterali, entro il secondo grado, dell'infermo, di età non inferiore a sedici anni.